L’estinzione anticipata
In precedenza il mutuatario che decideva, ad un certo punto dell’ammortamento, di chiudere il contratto, restituendo il capitale ancora dovuto, era soggetto al pagamento di commissioni e penali.
Con l’entrata in vigore della Legge 40/2007 (Bersani), chiunque
- abbia stipulato con una banca un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale a partire dal 2 febbraio 2007;
- abbia stipulato con qualsiasi soggetto (banca, finanziaria…) per l’acquisto o la ristrutturazione dell’unità immobiliare adibita allo svolgimento della propria attività economico/professionale a partire dal 3 aprile 2007
può estiguere il suo debito nei confronti dell’istituto anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nel contratto senza essere soggetto al pagamento di penali, commissioni o altre prestazioni a favore del soggetto mutuante.
Per usufruire di tale riduzione è necessario compilare e depositare alla propria banca una specifica richiesta corredata di una dichiarazione sostitutiva.
Per i mutui stipulati, con le finalità sopra descritte, prima del 2 febbraio o del 3 aprile 2007 (a seconda dei casi), banche e associazioni di consumatori si sono accordate per fissare penali più eque, che variano a seconda se il
tasso è fisso o variabile e in funzione del tempo che manca all’estinzione naturale del prestito.

