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	<description>Tutte le notizie dal mondo dei soldi</description>
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		<title>Sospensione mutui e leasing: proroga per le PMI</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[allungamento prestiti]]></category>
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		<description><![CDATA[
Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Abi e le altre organizzazioni promotrici dell’iniziativa, hanno concordato di prorogare fino al 31 Gennaio 2011 la data di presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese per ottenere la sospensione dei debiti verso il sistema creditizio. L’originaria scadenza era stata fissata il 30.06.2010.



 Non è invece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/09/moratoria-debiti.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-407" title="moratoria debiti" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/09/moratoria-debiti.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Abi e le altre organizzazioni promotrici dell’iniziativa, hanno concordato di prorogare fino al <strong>31 Gennaio 2011</strong> la data di presentazione delle <a href="http://www.moduli.it/item.php/3040"><strong>domande</strong></a> da parte delle piccole e medie imprese per ottenere la <strong>sospensione dei debiti</strong> verso il sistema creditizio. L’originaria scadenza era stata fissata il 30.06.2010.<br />
<span id="more-405"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</div> Non è invece stata prorogata la durata delle operazioni di sospensione/allungamento prevista inizialmente che rimane di: 12 mesi per i mutui; <strong>12</strong> o <strong>6 mesi</strong> per le operazioni di <strong>locazione finanziaria</strong> (<em>sospensione</em>); <strong>270 </strong>o <strong>120 giorni</strong> rispettivamente per le <strong>anticipazioni di crediti</strong> certi ed esigibili e per il <strong>credito a breve termine</strong> stipulato ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (<em>allungamento</em>).</p>
<p>Resta inteso che le <a href="http://www.moduli.it/item.php/3040"><strong>domande</strong></a> potranno essere presentate per operazioni che non hanno già fruito della sospensione o allungamento. Potranno, dunque, chiedere la moratoria anche le PMI che ne hanno già beneficiato, ma per finanziamenti differenti.</p>
<p>Per godere di questa opportunità le PMI devono:<br />
- avere un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a <strong>250 unità</strong> e un fatturato annuo minore di <strong>50 milioni di euro</strong> (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);<br />
- ritenere di avere adeguate <strong>prospettive economiche e di continuità aziendale</strong>, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;<br />
- non avere (per i mutui e leasing) <strong>rate scadute</strong> (non pagate o pagate solo parzialmente) da <strong>non più di 180 giorni</strong>;<br />
- non avere alla data odierna <strong>procedure esecutive in corso</strong>.</p>
<p>Questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/3040"><strong>modulo di richiesta</strong></a> che le PMI possono utilizzare. Come detto le domande potranno essere presentate fino al <strong>31 Gennaio 2011</strong>. Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro <strong>30 giorni</strong> lavorativi dalla presentazione della domanda.</p>
<p>Infine l’ABI ha messo a disposizione un <a href="http://www.moduli.it/item.php/3042"><strong>esempio di calcolo</strong></a> della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo.</p>
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		<title>Cosa fare in caso di furto o smarrimento del libretto di risparmio ?</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/08/30/cosa-fare-in-caso-di-furto-o-smarrimento-del-libretto-di-risparmio/</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[buono fruttifero]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
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		<category><![CDATA[libretto risparmio]]></category>
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		<description><![CDATA[
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un buono fruttifero, di un libretto di risparmio nominativo o più in generale di un titolo di credito nominativo, l&#8217;intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve denunciare il fatto alla filiale bancaria o postale di riferimento. Questo il fac simile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/08/libretto-risparmio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="libretto risparmio" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/08/libretto-risparmio.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un buono fruttifero, di un libretto di risparmio nominativo o più in generale di un titolo di credito <strong>nominativo</strong>, l&#8217;intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il <strong>duplicato</strong>, deve denunciare il fatto alla filiale bancaria o postale di riferimento. Questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/4311"><strong>fac simile</strong></a> da utilizzare.<br />
<span id="more-399"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</div> Ricevuta la <a href="http://www.moduli.it/item.php/4311"><strong>denuncia</strong></a>, l’istituto appone un avviso in cui diffida l&#8217;ignoto detentore a farne consegna o a notificare la propria opposizione entro <strong>90 giorni</strong> dalla pubblicazione dell&#8217;avviso.</p>
<p>Se nei 90 giorni utili per proporre opposizione il titolo non viene recuperato, il denunciante ha il diritto di ottenere dall&#8217;istituto emittente il rilascio del <strong>duplicato</strong>.</p>
<p>Se ad essere smarrito, invece, è un libretto di risparmio o di deposito <strong>al portatore</strong>, il denunciante, entro <strong>15 giorni</strong> dalla presentazione della denuncia, deve presentare un <a href="http://www.moduli.it/item.php/457"><strong>ricorso</strong></a> al Presidente del Tribunale (dove fa capo giuridicamente la filiale bancaria di riferimento), corredato da tutte le prove che ne dimostrino il possesso e allegando copia della denuncia di furto/smarrimento all’autorità giudiziaria.</p>
<p>La presentazione dell’istanza richiede il pagamento di una marca da bollo di € 8,00 ed il versamento del contributo unificato nella misura di € 77,00. Il contributo unificato può essere pagato presso le tabaccherie; si può anche versare presso le succursali di Poste Italiane o istituti di credito utilizzando il modello F23 ed utilizzando come codice tributo il 941T.</p>
<p>Una copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, all&#8217;istituto bancario o postale presso il quale il libretto è pagabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>Se il Presidente ritiene attendibili i fatti esposti e convincenti le prove addotte dal ricorrente, emette un decreto con cui pronuncia l&#8217;inefficacia del libretto e autorizza l&#8217;istituto emittente a rilasciarne un duplicato (<strong>decreto di ammortamento</strong>).</p>
<p>Il decreto di ammortamento deve essere notificato dal ricorrente all’istituto bancario o postale. Quindi, trascorso il termine di <strong>90 giorni</strong> senza che sia stata proposta opposizione, l’interessato deve farsi rilasciare dalla cancelleria del tribunale (questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/4312"><strong>fac simile</strong></a> della richiesta) una certificazione attestante la circostanza della mancata opposizione, e col suddetto certificato, potrà ottenere dall’istituto il duplicato del libretto.</p>
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		<item>
		<title>Mutuo: estinzione senza penali</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/07/26/mutuo-estinzione-senza-penali/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
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		<category><![CDATA[tasso interesse]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) riconosce il diritto di chi ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione o dei locali della propria attività economica o professionale, successivamente alla data 2 febbraio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/07/estinzione-anticipata.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-394" title="estinzione anticipata" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/07/estinzione-anticipata.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Il Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto <strong>Decreto Bersani</strong> convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) riconosce il diritto di chi ha stipulato un contratto di <strong>mutuo</strong> per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione o dei locali della propria attività economica o professionale, successivamente alla data 2 febbraio o del 3 <span id="more-391"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</div> aprile 2007 (a seconda dei casi), di <strong>estinguere anticipatamente</strong> il suo debito nei confronti della banca <strong>senza il pagamento di penali</strong>.</p>
<p>La legge 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che tale diritto non decade neanche quando il mutuo provenga dall&#8217;<strong>accollo di un contratto preesistente</strong> (ad es. quelli accesi dall’impresa costruttrice, persona giuridica, e poi accollati all’acquirente persona fisica) .</p>
<p>In caso di mutui contratti, con le finalità sopra descritte, <strong>prima del 2 febbraio</strong> o <strong>del 3 aprile 2007</strong> (a seconda dei casi), i costi per l’estinzione anticipata sono stati ridotti in base ad un accordo raggiunto tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori rappresentative. La riduzione varia a seconda se il tasso è fisso o variabile e in funzione del tempo che manca all’estinzione naturale del prestito.</p>
<p>Si può anche optare per una <strong>estinzione parziale</strong> del mutuo, ottenendo così un risparmio di interessi grazie alla riduzione del capitale residuo.</p>
<p>In generale un’operazione di estinzione anticipata, parziale o totale, potrebbero rendersi opportuna se, in presenza di un tasso variabile, le condizioni di mercato dovessero improvvisamente mutare, o qualora ci fosse l’esigenza di acquistare una nuova casa e, dunque, di accendere un nuovo mutuo.</p>
<p>Ciò che è importante rimarcare è che l’estinzione anticipata del mutuo <strong>non comporta la cancellazione automatica dell&#8217;ipoteca</strong>.</p>
<p>Dove l’applicazione della penale per l’estinzione anticipata è ancora possibile (per le seconde case), il contratto deve prevedere espressamente tale facoltà e precisare i costi.</p>
<p>Per usufruire dell&#8217;estinzione anticipata è necessario compilare e presentare alla propria banca una specifica <a href="http://www.moduli.it/item.php/3513"><strong>richiesta</strong></a> corredata di una <a href="http://www.moduli.it/item.php/3428"><strong>dichiarazione sostitutiva</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Denuncia del promotore finanziario scorretto o abusivo</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/07/01/denuncia-del-promotore-finanziario-scorretto-o-abusivo/</link>
		<comments>http://www.guidafinanza.com/2010/07/01/denuncia-del-promotore-finanziario-scorretto-o-abusivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
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		<category><![CDATA[promotore finanziario]]></category>
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		<description><![CDATA[
Abbiamo detto nell&#8217;articolo precedente che i promotori finanziari operano in rappresentanza degli intermediari autorizzati, ovvero di Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR), collocando fuori sede strumenti finanziari e servizi d&#8217;investimento (titoli azionari, obbligazioni, fondi d’investimento, prodotti assicurativi e così via).



 Il promotore finanziario è quindi un professionista della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/07/denuncia-promotore.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="denuncia promotore" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/07/denuncia-promotore.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Abbiamo detto nell&#8217;<a href="http://www.guidafinanza.com/2010/06/14/il-promotore-finanziario-chi-e-e-come-diventarlo/">articolo precedente</a> che i <strong>promotori finanziari</strong> operano in rappresentanza degli intermediari autorizzati, ovvero di Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR), collocando fuori sede strumenti finanziari e servizi d&#8217;investimento (titoli azionari, obbligazioni, fondi d’investimento, prodotti assicurativi e così via).<br />
<span id="more-380"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</script>
</div> Il promotore finanziario è quindi un professionista della finanza che funge da tramite tra intermediario e cliente-risparmiatore, aiutando quest’ultimo ad investire al meglio i propri risparmi.<br />
Fornisce, dunque, un servizio specifico di consulenza, analizza le esigenze finanziarie o previdenziali del cliente proponendo le soluzioni più adatte rispetto alle informazioni da questi ricevute (leggi l’articolo “<a href="http://www.guidafinanza.com/investimenti/mifid/">MiFid</a>”), ma verifica anche che il cliente stesso abbia ben compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta.</p>
<p>Il promotore deve comportarsi con <strong>diligenza</strong>, <strong>correttezza</strong> e <strong>trasparenza</strong>, osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla propria attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale opera.</p>
<p>Il promotore consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all&#8217;albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso.</p>
<p>Il promotore verifica l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni e rilascia copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.</p>
<p>Il promotore <strong>può ricevere</strong> dal cliente esclusivamente:<br />
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;<br />
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;<br />
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.</p>
<p>E’ importante sottolineare come il promotore non possa ricevere dal cliente alcuna forma di <strong>compenso</strong> ovvero di <strong>finanziamento</strong>, ne utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o comunque al medesimo collegati.</p>
<p>Se siete stati vittima di comportamenti ambigui o poco trasparenti da parte del promotore finanziario, segnalate il fatto alla SIM, Banca o SGR per cui lavora e alle competenti autorità di controllo (CONSOB e Banca d&#8217;Italia). Questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/4257"><strong>fac simile</strong></a> che potete utilizzare.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il promotore finanziario: chi è e come diventarlo</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/06/14/il-promotore-finanziario-chi-e-e-come-diventarlo/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Il promotore finanziario è l’unico operatore, secondo l&#8217;art. 31 del Decreto Legislativo N. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede dell’intermediario (Banche, SIM, SGR)  per il quale lavora in qualità di dipendente, agente o mandatario.



 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/06/promotore.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-376" title="promotore" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/06/promotore.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Il <strong>promotore finanziario</strong> è l’unico operatore, secondo l&#8217;art. 31 del Decreto Legislativo N. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede dell’intermediario (Banche, SIM, SGR)  per il quale lavora in qualità di dipendente, agente o mandatario.<br />
<span id="more-375"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</script>
</div> Il promotore finanziario può svolgere l’attività nell&#8217;<strong>interesse esclusivo di un solo soggetto</strong>, in altri termini può collocare soltanto i prodotti dell&#8217;istituto finanziario per il quale lavora.</p>
<p>Per svolgere la professione è necessario essere iscritti all’<strong>Albo Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari</strong>, che dal 1° gennaio 2009 non è più tenuto dalla Consob, bensì dall&#8217;Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari (<strong>APF</strong>), costituito in forma di associazione tra l&#8217;Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l&#8217;Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).</p>
<p>Per iscriversi all’albo gli interessati devono essere in possesso dei <strong>requisiti di onorabilità</strong> prescritti dall’articolo 1 del D.M. 472/1998 e dei <strong>requisiti di professionalità</strong> verificati dall&#8217;APF sulla base di una prova valutativa indetta con una cadenza di tre sessioni per anno.</p>
<p>Il <a href="http://www.moduli.it/item.php/1192"><strong>modulo</strong></a> che va utilizzato da chi intende iscriversi alla prova valutativa.</p>
<p>La selezione consiste in un&#8217;unica prova scritta, completamente informatizzata; è previsto l&#8217;utilizzo di PC messi a disposizione di ciascun candidato. E&#8217; stata soppressa la prova orale. L’esame si svolge presso le Camere di Commercio, in cui hanno sede le sezioni territoriali dell’APF.</p>
<p>Superata la prova valutativa occorre presentare una <a href="http://www.moduli.it/item.php/1187"><strong>domanda</strong></a> alla sezione territoriale dell&#8217;APF in cui l’istante è residente, ovvero, se residente all’estero, ha eletto il domicilio.<br />
Questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/1187"><strong>modulo</strong></a> da utilizzare. Contestualmente si deve provvedere al versamento di un contributo di € 175 così come previsto dall&#8217;articolo 31, comma 4, del T.U.F.</p>
<p>Si può essere esonerati dall’obbligo di sostenere l’esame qualora si dimostri di possedere una specifica <strong>esperienza professionale</strong> nello svolgimento dell’attività di agente di cambio, di dipendente o funzionario di banche o Sim, di negoziatore abilitato ad operare nei mercati regolamentati.<br />
Nel caso specifico l’interessato deve compilare questo <a href="http://www.moduli.it/item.php/1188"><strong>modello</strong></a>, mentre questa è la <a href="http://www.moduli.it/item.php/1189"><strong>dichiarazione autentica</strong></a> dei requisiti professionali, a cura dell&#8217;intermediario datore di lavoro.</p>
<p>La <strong>cancellazione dall&#8217;Albo</strong> può essere disposta dall&#8217;APF su richiesta dello stesso promotore finanziario, che comunica la volontà di chiudere il rapporto con il proprio intermediario o più semplicemente quella di non voler più esercitare tale attività.  Questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/1186"><strong>modulo</strong></a> da utilizzare. La cancellazione di propria iniziativa può avvenire anche nel caso in cui il promotore comunichi di non essere più in possesso di tutti i <strong>requisiti di onorabilità</strong> previsti dall’articolo 1, del D.M. 472/1998. Questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/1193"><strong>modello</strong></a> di richiesta.</p>
<p>Nel caso di cancellazione dietro propria iniziativa, il promotore può reiscriversi su <a href="http://www.moduli.it/item.php/1190"><strong>domanda</strong></a> in qualsiasi momento.</p>
<p>La cancellazione dall&#8217;Albo può essere disposta anche per <strong>mancato pagamento del contributo</strong> previsto dall’Organismo o del contributo di vigilanza in favore della Consob, per <strong>decesso</strong> o per <strong>radiazione dall’Albo</strong>. In quest’ultimo caso il promotore finanziario deve attendere <strong>5 anni</strong> dalla data della notifica della delibera di radiazione prima di poter ripresentare la domanda di iscrizione all’Albo.</p>
<p>I promotori sono tenuti a <a href="http://www.moduli.it/item.php/1191"><strong>comunicare</strong></a> senza indugio all’Organismo per la tenuta dell’Albo unico il luogo di conservazione della seguente documentazione:<br />
a) contratti promossi per suo tramite;<br />
b) altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti;<br />
c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Bancomat: come tutelarsi da furti e addebiti anomali</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/06/07/bancomat-come-tutelarsi-da-furti-e-addebiti-anomali/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[chargeback]]></category>
		<category><![CDATA[cirrus maestro]]></category>
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		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[skimming]]></category>

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		<description><![CDATA[
Le banche e i circuiti delle carte di pagamento sono costantemente impegnati ad innalzare i livelli di sicurezza degli strumenti di pagamento elettronici, ad esempio sostituendo le carte di pagamento a “banda magnetica” con quelle dotate di “microchip” o attivando sistemi di controllo e monitoraggio delle operazioni “anomale” (ad esempio 


 transazioni di importo rilevante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/06/bancomat.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-371" title="bancomat" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/06/bancomat.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Le banche e i circuiti delle carte di pagamento sono costantemente impegnati ad innalzare i livelli di sicurezza degli strumenti di pagamento elettronici, ad esempio sostituendo le carte di pagamento a “banda magnetica” con quelle dotate di “microchip” o attivando sistemi di controllo e monitoraggio delle operazioni “anomale” (ad esempio <span id="more-370"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</script>
</div> transazioni di importo rilevante, frequenza o dislocazione geografica delle transazioni, ecc.).</p>
<p>Ciò nonostante va sempre osservata la massima attenzione nella custodia della carta bancomat e del P.I.N, nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione telefonate immediatamente al numero verde 800-822056 del “<strong>Servizio Allarme Telematico Bancomat (SATB)</strong>”, in funzione 24 ore su 24 festivi inclusi. Il SATB vi rilascerà il numero di blocco della carta che dovrà essere riportato sulla lettera di denuncia da consegnare alla banca.</p>
<p>In caso di difficoltà nel contattare il SATB si consiglia di utilizzare senza troppe esitazioni il numero verde messo a disposizione dalla propria banca.</p>
<p>A questo punto sporgete <strong>denuncia</strong> di furto/smarrimento alle autorità di polizia e confermate con <a href="http://www.moduli.it/item.php/4055"><strong>lettera raccomandata AR</strong></a> &#8211; entro i <strong>due giorni lavorativi</strong> seguenti &#8211; la richiesta di blocco alla vostra banca (allegando copia delle denuncia).</p>
<p>Se invece riscontrate <strong>anomalie</strong> nell’elencazione dei movimenti risultanti dall’estratto conto, <strong>contestate</strong> gli addebiti e chiedete il <a href="http://www.moduli.it/item.php/4056"><strong>rimborso</strong></a> delle somme (avete a disposizione <strong>60 giorni dal ricevimento dell’estratto</strong>).  Questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/4056"><strong>fac simile</strong></a> che potete utilizzare.</p>
<p>Nel caso in cui la vostra banca aderisce a PattiChiari potete contare su tempi certi e veloci di risposta: è previsto infatti un termine temporale massimo di <strong>15 giorni lavorativi</strong> per il rimborso, a partire dal momento di presentazione della richiesta.</p>
<p>Vi invitiamo anche alla lettura di questo <strong><a href="http://www.guidafinanza.com/conto-corrente/bancomat/">articolo</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Piccoli prestiti per dipendenti e pensionati pubblici</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/05/24/piccoli-prestiti-per-dipendenti-e-pensionati-pubblici/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[prestito agevolato]]></category>

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		<description><![CDATA[
L’Inpdap, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, propone prestiti a condizioni agevolate, destinati agli iscritti, ai pensionati o ai loro familiari. Sono erogati direttamente dall’Istituto oppure da banche e società finanziarie in convenzione.



 Nel primo caso, si tratta di prestiti che l’Inpdap finanzia con un proprio Fondo credito: la Gestione unitaria autonoma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/05/prestiti-inpdap.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="prestiti inpdap" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/05/prestiti-inpdap.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>L’<strong>Inpdap</strong>, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, propone prestiti a condizioni agevolate, destinati agli iscritti, ai pensionati o ai loro familiari. Sono erogati direttamente dall’Istituto oppure da banche e società finanziarie in convenzione.<br />
<span id="more-362"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</script>
</div> Nel primo caso, si tratta di <strong>prestiti</strong> che l’Inpdap finanzia con un proprio <strong>Fondo credito</strong>: la Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Il Fondo è alimentato dalla contribuzione obbligatoria degli iscritti Inpdap e da quella volontaria di pensionati Inpdap e lavoratori e pensionati pubblici iscritti, ai fini previdenziali, ad altri enti o istituti che aderiscono a tale Fondo.<br />
Nel secondo, invece, i prestiti sono erogati da <strong>banche</strong> e <strong>società finanziarie</strong>, sulla base di <strong>convenzioni</strong> stipulate con l’Istituto.</p>
<p>In particolare il piccolo prestito Inpdap è una somma di denaro corrisposta al dipendente iscritto che ha bisogno di liquidità per comprare l&#8217;auto, restaurare casa o per altre svariate esigenze di vita quotidiana.<br />
Per aver diritto a questa tipologia di prestito occorre essere <strong>dipendenti</strong> o <strong>pensionati</strong> iscritti al fondo speciale dell&#8217;Inpdap per la gestione del credito e percepire una retribuzione mensile fissa o un trattamento pensionistico erogato dall&#8217;Inpdap.</p>
<p>L’<strong>importo</strong> del prestito è commisurato alla retribuzione percepita, in particolare può essere pari a 1, 2, 3, 4, 6, 8 mensilità del proprio stipendio netto per una <strong>durata</strong> pari a 1, 2, 3 o 4 anni. Non è richiesta alcuna documentazione di spesa e non è necessario produrre motivazioni, né presentare alcun certificato medico.</p>
<p>Gli interessati devono presentare domanda in triplice copia, su apposito <a href="http://www.moduli.it/item.php/4246"><strong>modello</strong></a> fornito dall&#8217;Istituto, all&#8217;Amministrazione dalla quale dipendono o all’Istituto che eroga il trattamento pensionistico. L&#8217;Amministrazione provvederà a inoltrarla, completa dei dati, alla Sede Inpdap competente per territorio.<br />
In caso di richiesta di <strong>estinzione anticipata</strong> utilizzare questo <a href="http://www.moduli.it/item.php/4247"><strong>modello</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Banche: sospesi mutui per un 1 miliardo a oltre 10mila famiglie</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/05/11/banche-sospesi-mutui-per-un-1-miliardo-a-oltre-10mila-famiglie/</link>
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		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso rate]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo]]></category>

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		<description><![CDATA[
L’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, rende noto che in meno di due mesi, tra febbraio e marzo 2010, le banche hanno sospeso mutui per 1 miliardo di euro a oltre 10mila famiglie, ciascuna delle quali si è ritrovata mediamente una disponibilità di 6.600 € in più. La soluzione più frequente per le operazioni di sospensione ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/05/banca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="banca" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/05/banca.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>L’<strong>ABI</strong>, l’Associazione Bancaria Italiana, rende noto che in meno di due mesi, tra febbraio e marzo 2010, le banche hanno <strong>sospeso mutui</strong> per <strong>1 miliardo di euro</strong> a oltre <strong>10mila famiglie</strong>, ciascuna delle quali si è ritrovata mediamente una disponibilità di 6.600 € in più. La soluzione più frequente per le operazioni di sospensione ha <span id="more-350"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</script>
</div> riguardato l’intera rata (93% dei casi), mentre la causa più frequente che ha determinato la necessità di ricorrere a questa opportunità nelle posizioni “in bonis” (senza ritardi nei pagamenti) è stata la <strong>sospensione dal lavoro</strong> o <strong>riduzione dell’orario</strong> (Cig, mobilità ecc.). Nelle posizioni con ritardo nei pagamenti, invece, la <strong>cessazione del rapporto di lavoro subordinato</strong>. Dal punto di vista “territoriale”, il maggior numero di domande ammesse è al Nord con il 58%, seguono Sud e isole con il 23% e il Centro al 19%.<br />
Ricordiamo che è possibile presentare richiesta per attivare la sospensione fino al <strong>31 gennaio 2011</strong>, con riferimento ad eventi accaduti dal gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.</p>
<p>Per sapere quali requisiti avere e come fare la domanda leggi questo articolo: “<a href="http://www.guidafinanza.com/mutuo/sospensione-difficolta/"><strong>Sospensione del mutuo per famiglie in difficoltà</strong></a>”.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Carte revolving: come chiedere il rimborso</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/04/17/carte-revolving-come-chiedere-il-rimborso/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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		<category><![CDATA[tassi usurai]]></category>

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		<description><![CDATA[
Le carte revolving, emesse da banche o istituti finanziari, sono carte di credito che anziché prevedere un rimborso a saldo delle cifre utilizzate, consentono al titolare il pagamento dilazionato del debito contratto mese per mese. Si tratta di fatto di una vera e propria forma di prestito il cui ammontare viene deciso dall&#8217;emittente in base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/04/revolving.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-270" title="revolving" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/04/revolving.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Le <strong>carte revolving</strong>, emesse da banche o istituti finanziari, sono carte di credito che anziché prevedere un rimborso a saldo delle cifre utilizzate, consentono al titolare il <strong>pagamento dilazionato</strong> del debito contratto mese per mese. Si tratta di fatto di una vera e propria forma di prestito il cui ammontare viene deciso dall&#8217;emittente in base ad una valutazione dell&#8217;affidabilità finanziaria del richiedente.<br />
<span id="more-269"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</script>
</div> Le carte revolving offrono alcuni <strong>vantaggi</strong>:</p>
<p>- consentono di acquistare immediatamente qualsiasi bene o servizio senza dover presentare documenti ed attendere autorizzazioni;<br />
- mettono a disposizione del titolare un credito che si ricostituisce mano a mano che le somme utilizzate vengono rimborsate, mentre nel tradizionale prestito o credito al consumo ogni acquisto è una pratica a sé stante;<br />
- consentono di concordare con l&#8217;istituto la rata minima di rimborso mensile, di incrementare a discrezione l&#8217;importo della rata mensile o di pagare l&#8217;intero saldo del mese precedente.</p>
<p>Ma le carte revolving presentano anche <strong>svantaggi</strong> derivanti principalmente dai costi elevati che si devono sostenere per:<br />
- il pagamento di <strong>tassi di interesse</strong> molto più alti di questi praticati per prestiti personali e fidi bancari, in alcuni casi a limite <strong>usura</strong>;<br />
- il pagamento di <strong>spese di gestione</strong> elevate, come la quota associativa annuale, il costo di invio dell&#8217;estratto conto mensile, ecc.;<br />
- la maturazione di interessi passivi in caso di mancato rimborso del debito.</p>
<p>Vi invitiamo, pertanto, a verificare sempre con molta attenzione il <strong>TAN </strong>(Tasso Annuo Nominale) e il <strong>TAEG </strong>(Tasso Annuo Effettivo Globale) applicati sulla vostra carta revolving.</p>
<p>Se ritenete di essere stati vittime di pratiche commerciali scorrette e/o di applicazione di tassi ad usura, chiedete l&#8217;immediato <a href="http://www.moduli.it/item.php/4095"><strong>rimborso</strong></a> alla banca o alla società emittente (questo il <a href="http://www.moduli.it/item.php/4095"><strong>fac simile</strong></a>) e presentate ricorso all&#8217;<a href="http://www.guidafinanza.com/reclamo-banca/larbitro-bancario-finanziario/"><strong>Arbitro bancario finanziario</strong></a> presso la Banca d&#8217;Italia.<br />
Potete denunciare l’accaduto anche chiamando il numero verde gratuito <strong>800.16.66.61</strong> istituito dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Prestiti per famiglie con nuovi nati</title>
		<link>http://www.guidafinanza.com/2010/04/09/fondo-di-credito-per-i-nuovi-nati-2/</link>
		<comments>http://www.guidafinanza.com/2010/04/09/fondo-di-credito-per-i-nuovi-nati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bonus bebè]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[garanzie]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi nati]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidafinanza.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
Questa misura di aiuto alle famiglie consiste nella concessione di prestiti ad un tasso agevolato alle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 2009, 2010 e 2011.
Per garantire questi prestiti l&#8217;ABI e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 


 ministri hanno siglato un Protocollo d&#8217;intesa che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/04/credito-nuovi-nati.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-248" title="credito nuovi nati" src="http://www.guidafinanza.com/wp-content/uploads/2010/04/credito-nuovi-nati.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Questa misura di aiuto alle famiglie consiste nella concessione di <strong>prestiti</strong> ad un <strong>tasso agevolato</strong> alle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni <strong>2009</strong>, <strong>2010 </strong>e <strong>2011</strong>.</p>
<p>Per garantire questi prestiti l&#8217;ABI e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei <span id="more-247"></span><div style="float: left; margin-right: 0.5em; margin-bottom: 0.5em"><script type="text/javascript"><!--
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</div> ministri hanno siglato un Protocollo d&#8217;intesa che ha previsto l&#8217;istituzione di un <strong>fondo di garanzia</strong>. Le garanzie sono rilasciate a copertura del <strong>50%</strong> dei finanziamenti erogati; entro il limite del 20% della disponibilità iniziale del fondo, la garanzia è elevata al <strong>75%</strong>, per i richiedenti che hanno un indicatore Isee non superiore a 15.000 €.</p>
<p>I finanziamenti ammissibili alla garanzia hanno un importo massimo per nuovo nato pari a <strong>5.000 €</strong> e una durata massima pari a <strong>5 anni</strong>. II finanziamento concesso può essere utilizzato per qualunque tipo di  spesa.</p>
<p>Per richiedere il prestito basta andare in una delle banche aderenti all&#8217;iniziativa e compilare il <strong><a href="http://www.moduli.it/item.php/4052">modulo</a> </strong>per autocertificare il diritto al prestito agevolato.</p>
<p>L&#8217;elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito <a href="http://www.fondonuovinati.it">www.fondonuovinati.it</a> e sul sito <a href="http://www.abi.it">www.abi.it</a>.</p>
<p>La <a href="http://www.moduli.it/item.php/4052"><strong>domanda</strong></a> può essere presentata entro il <strong>30 giugno</strong> dell&#8217;anno successivo alla nascita o all&#8217;adozione.</p>
<p>Per le <strong>adozioni nazionali</strong> si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le <strong>adozioni internazionali</strong> si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all&#8217;ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all&#8217;estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.</p>
<p>Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell&#8217;anno <strong>2009</strong> che siano  portatori di malattie rare (individuate dall&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo  5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è  previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso  di interesse (<strong>TAEG</strong>) allo <strong>0,5%</strong>.  In questo caso la <a href="http://www.moduli.it/item.php/4051"><strong>domanda</strong></a> può essere presentata entro e non oltre il <strong>31 dicembre 2011</strong> e può  essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento  ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite  di tempo suddetto. Alla <a href="http://www.moduli.it/item.php/4051"><strong>domanda</strong></a> occorre allegare il certificato di una  struttura sanitaria pubblica che attesti la patologia sofferta.</p>
<p>La Banca/Intermediario finanziario, accertata l&#8217;ammissione alla  garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull&#8217;erogazione del  finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l&#8217;importo  corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.</p>
<p>È possibile estinguere il debito in un&#8217;unica soluzione o con rate da  concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di  finanziamento. L&#8217;arco temporale di restituzione del finanziamento deve  essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.</p>
<p>Questo lo <a href="http://www.moduli.it/item.php/3933"><strong>schema di convenzione  tipo</strong></a> che le banche interessate ad aderire devono sottoscrivere  con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del  Consiglio dei Ministri. Questa invece la <a href="http://www.moduli.it/item.php/3934"><strong>scheda</strong></a> che  raccoglie i dati dell’istituto di credito/intermediario finanziario  aderente alla convenzione.</p>
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