Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e la CAI

In caso di mancato pagamento, il beneficiario può agire contro il traente o i giranti per recuperare quanto gli spetta (inclusi gli interessi e le spese). Per agire contro i giranti è però necessario che:
- l’assegno sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge (entro 8 giorni ovvero 15 giorni dall’emissione a seconda che si tratti di assegni su piazza ovvero fuori piazza) e non sia stato pagato;
- il mancato pagamento sia stato accertato con il protesto (oppure con le altre forme previste dalla legge).
Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento dell’assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario.
Il pagamento può non avvenire a causa di:
- mancanza (totale o parziale) di provvista sul conto corrente;
- mancata autorizzazione a emettere assegni.
Il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, che modifica la Legge 386/1990, sanziona il mancato pagamento di un assegno non più come reati penali (rimasta solo per casi molto gravi), ma come illeciti amministrativi.
La sanzione amministrativa è stata graduata in relazione alla gravità dell’illecito: meno severa nell’ipotesi di assegni senza provvista, più severa per l’emissione di assegni senza autorizzazione.
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell’assegno, maggiorato della penale (il 10% dell’ammontare dell’assegno a titolo di penale), degli interessi e delle eventuali spese di protesto, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno.
Tenendo presente che il termine per la presentazione al pagamento è di 8 ovvero 15 giorni dalla data di emissione a seconda che si tratti di assegno su piazza ovvero fuori piazza, il termine per il pagamento tardivo è pertanto di 68 (60 + 8 ) ovvero di 75 (60 + 15) giorni dall’emissione.
In questo lasso di tempo la banca informa il traente (“preavviso di revoca“) delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento dell’assegno alla scadenza del termine di 60 giorni, (iscrizione al CAI e sanzioni pecuniarie), nonché della possibilità di evitarle attraverso il cosiddetto pagamento tardivo.
Va sottolineato, peraltro, che il pagamento tardivo effettuato soltanto per l’importo nominale dell’assegno, senza ricomprendere i predetti oneri accessori, non consente di evitare l’iscrizione alla CAI e le altre conseguenze sanzionatorie.
Il pagamento tardivo può avvenire alternativamente:
- costituendo sul c/c i fondi necessari per il pagamento dell’intero importo dovuto (valore nominale dell’assegno + penale 10% + interessi + eventuali spese di protesto);
- direttamente al beneficiario dell’assegno, sempre con riferimento all’intero intero importo dovuto; in tal caso, al fine di provare l’avvenuto pagamento, è necessario che il beneficiario rilasci un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autentica ovvero con attestazione della banca, comprovante il versamento degli importi dovuti (valore nominale + oneri accessori);
- direttamente al pubblico ufficiale che ha levato il protesto; in questo caso, il correntista, per evitare che la banca dia corso alla revoca di sistema, deve presentare alla stessa, nel termine previsto per effettuare il pagamento tardivo, l’attestato di avvenuto pagamento tardivo rilasciato dal pubblico ufficiale interessato.
Se non si provvede al pagamento entro questo termine, si procede, con l’iscrizione nell’archivio informatizzato della CAI – Centrale d’Allarme Interbancaria e con l’irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma cha va da 516,45 € a 6.197,48 € a seconda che l’assegno emesso sia inferiore o superiore a 10.329,00 €; la sanzione amministrativa accessoria consistente nell’interdizione dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale, nell’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e infine la revoca delle autorizzazioni che si traduce nel divieto, della durata di sei mesi, di stipulare convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (c.d. “revoca di sistema“).
Per quanto attiene all’emissione di assegni senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa che può arrivare quindi fino a 12.395,00 €. In questo caso, inoltre, l’iscrizione al CAI avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell’assegno per il pagamento.
Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato.
La CAI censisce:
- le generalità dei traenti degli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
- gli estremi identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti dopo la revoca dell’autorizzazione nonché degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento o bloccati per altri motivi;
- le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento;
- gli estremi delle carte di pagamento revocate nonché di quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
- le generalità dei soggetti ai quali siano state applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie a seguito di emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista;
- le generalità dei soggetti ai quali siano state irrogate sanzioni penali per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria.
Chi viene iscritto nella CAI può accedere alle informazioni che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, rivolgendosi alle banche, agli uffici postali o alle filiali della Banca d’Italia.
Con l’applicazione CAI-PASS è possibile conoscere i dati non nominativi sia degli assegni bancari e postali dei quali è stato denunciato il furto o lo smarrimento, sia di quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni.
Le domande di accesso possono essere presentate per posta, via fax o direttamente presso gli sportelli delle filiali della banca utilizzando preferibilmente questo fac-simile.
Il servizio CAI-PASS è puramente informativo ed è accessibile all’indirizzo www.sia.it/caipass.
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