Conti dormienti


Conto corrente

Il D.P.R. 116/2007 prevede che i rapporti bancari che risultino non movimentati da oltre 10 anni (cosiddetti “dormienti”) vengano estinti ed i relativi saldi attivi vengano versati in un Fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze istituito per indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario.

Al fine di tutelare i risparmiatori che risultano titolari di depositi considerati “dormienti“, mettendoli così in condizione di “riattivare” il rapporto prima che le somme vengano girate al Fondo ministeriale, la normativa prevede che le Banche siano tenute ad informare la propria clientela interessata dal decreto attraverso i seguenti strumenti:
Titolari di rapporti nominativi
- invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (questo il fac-simile);
Titolari di depositi al portatore
- pubblicazione di un avviso nei locali della banca
- esposizione nei locali della banca e sul sito web istituzionale dell’elenco dei depositi al portatore “dormienti” che non siano stati ancora estinti e dell’elenco dei depositi “dormienti” che siano già stati estinti ma non ancora trasferiti al fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per evitare il trasferimento dei controvalori che risultassero “dormienti” è necessario compilare e trasmettere il Modulo richiesta di continuazione rapporto o il Modulo di richiesta rimborso delle somme depositate (oppure una comunicazione di variazione di residenza, una richiesta di un carnet di assegni, di un aggiornamento contabile, di una copia della documentazione bancaria, ecc.) ovvero che sul conto sia effettuata, di iniziativa del titolare o di un cointestatario del rapporto o di un delegato regolarmente registrato, almeno un’operazione dispositiva o un movimento.

Non hanno l’effetto di risvegliare il rapporto quelle operazioni che avvengono automaticamente e non vedono un coinvolgimento diretto del titolare o di un cointestatario:

  • l’accredito di un bonifico da parte di terzi (ad esempio l’accredito dello stipendio)
  • l’addebito automatico delle utenze domiciliate (luce, gas, acqua, etc.)
  • altre operazioni automatiche (come il rid)
  • la mancata movimentazione di depositi soggetti a tacito rinnovo

Nel caso in cui titolare o cointestatario NON diano alcuna disposizione al proprio istituto entro il 31 dicembre 2009, questi dovrà provvedere all’estinzione del rapporto ed al trasferimento dei saldi liquidi al Fondo sopraindicato nei modi e nei termini previsti dalla Normativa.

Ad ogni modo i titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto“, e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

L’elenco dei conti dormienti è consultabile a questo indirizzo http://depositidormienti.mef.gov.it.