Nuove norme antiriciclaggio


Riciclaggio

Con il decreto legge 112/08 sono nuovamente cambiate le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore, introdotte dal D. Lgs. 231/2007 sull’antiriciclaggio, e finalizzate a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività terroristiche.
Queste le novità entrate in vigore dal 25 Giugno 2008:

  • l’importo massimo delle operazioni effettuabili in contanti, risale da 5.000,00 € a 12.500,00 €; in altri termini questo significa che il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore potrà avvenire fino alla soglia dei 12.500,00 €. Gli assegni di importo pari o superiore a 12.500,00 € dovranno essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità.
    Naturalmente non è ammesso il frazionamento artificioso della somma in tante tranche inferiori a 12.500,00 €. Operazione frazionata è definita dalla legge un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti … posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
  • gli assegni (bancari o postali) saranno emessi dalle banche o Poste con la dicitura non trasferibile, impedendo di fatto la loro circolazione da un soggetto all’altro. Lo stesso discorso vale per gli assegni circolari rilasciati da banche o Poste. Chi volesse continuare ad emettere assegni liberi (in altri termini senza la clausola “non trasferibile”) dovrà preventivamente chiedere l’autorizzazione in forma scritta alla banca, pagando un’imposta di bollo di 1,50 € per ciascun assegno. Tali assegni possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 12.500,00 € (prima 5.000,00 €) e quando avviene da parte del beneficiario la girata dell’assegno, non occorre più l’indicazione del suo codice fiscale (girante). Attenzione però che chi ne beneficia è soggetto a “VERIFICA”. Lo sbarramento dell’assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità richiesta dalla legge, perché l’assegno sbarrato può circolare mediante girata.
    Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (con intestazione m.m. o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l’incasso presso una banca o Poste Italiane Spa, senza quindi ulteriori possibilità di girata del titolo a mezzo girata;
  • i libretti di deposito bancari o postali al portatore, che non possono avere saldi pari o superiore a 12.500,00 €. I libretti esistenti con saldo superiore dovranno essere estinti o dovranno essere portati al nuovo limite; la data per adeguarsi in questo caso è quella del 30 Giugno 2009;
  • per i money transfer restano immutati i limiti fissati dal D.Lgs. 231/2007. I trasferimenti di denaro tramite il circuito Money transfer sono ammessi solo per somme fino a 2.000 euro o, se chi ordina l’operazione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni economiche, fino a 5.000 euro.

L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’uno e il 40% dell’importo trasferito.
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti, società di revisione etc.) hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) la notizia di infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività.